Come abbiamo già visto nei precedenti articoli, una volontà del defunto può essere quella di farsi cremare. Abbiamo visto anche che le ceneri possono essere conservate presso una cripta di famiglia, presso la propria abitazione o possono essere disperse in natura.
In questo articolo ci occuperemo della dispersione delle ceneri in mare o in montagna e analizzeremo le norme che regolano questa procedura.
Sino a meno di vent’anni fa in Italia non era disciplinata né la cremazione, né la dispersione delle ceneri. A colmare questo vuoto normativo è la legge 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.
Ci sono essenzialmente cinque modi per far sì che questa volontà venga eseguita:
- un testamento registrato dal notaio;
- un testamento olografo (cioè scritto di proprio pugno) datato e firmato;
- l’iscrizione ad un’associazione pro-cremazione riconosciuta oppure ad una società di cremazione;
- attraverso il coniuge e i parenti più vicini, con atto scritto. Se concorrono più parenti dello stesso grado, per disporre la cremazione è necessaria la maggioranza assoluta di essi da comunicare all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto;
- in caso di minori e interdetti, la volontà alla cremazione deve essere manifestata dai loro legali rappresentanti.
Attraverso le stesse modalità si può richiedere la dispersione delle ceneri. Questa è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati. Nel caso si vogliano disperdere le ceneri in laghi e fiumi, ciò è consentito nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
Dispersione delle ceneri in mare
Se l’ultima volontà del defunto è che le sue ceneri vengano disperse in mare, oggi possiamo farlo. Ma dobbiamo stare attenti a rispettare delle regole precise. Come visto le regole generali sono disciplinate dalla legge 130, ma anche le singole regioni hanno il potere di disciplinare questa pratica in presenza di particolari specificità. Le ceneri possono essere disperse solo previa autorizzazione dell’autorità competente (di solito il comune) e comunque a non meno di 100 metri dalla battigia in tratti liberi da natanti e manufatti. Per far questo è comunque necessario contattare un’agenzia funebre come la nostra che sia provvista di una barca.
Dispersione delle ceneri in montagna
Anche in questo caso le regole sono stabilite dalla legge 130 e dai regolamenti locali. In montagna le ceneri non si possono disperdere a meno di 200 metri dal centro abitativo. Se il terreno è privato sarà necessaria l’autorizzazione del proprietario. In qualunque caso il tutto dovrà avvenire senza alcun riconoscimento economico.
La dispersione delle ceneri in natura regala all’ultimo saluto una nota di unicità. Dare riposo al proprio caro in un elemento naturale che ha caratterizzato la sua vita può anche aiutare ad alleviare il dolore della perdita.
Per far sì che questa ultima volontà sia rispettata appieno, e senza incorrere in problemi legali, la nostra agenzia si occuperà delle pratiche burocratiche, in modo che questo rito possa avvenire nella maniera più sicura e solenne.
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