Le concessioni cimiteriali

In questi anni abbiamo analizzato la morte nelle sue sfaccettature più differenti, abbiamo analizzato le dinamiche del lutto e vi abbiamo fatto conoscere sempre di più, anche attraverso delle piccole curiosità, la nostra professione. 

Quando una persona a noi cara viene a mancare il primo sentimento è il lutto, dopo pensiamo al funerale e alla sepoltura. Ma cosa accade dopo le esequie? La burocrazia del mondo dei vivi ci da diverse opzioni, vediamole.

Il defunto può essere tumulato all’interno di uno spazio libero del cimitero o, nel caso se ne sia in possesso, nella cappella della famiglia, o ancora si può optare per la cremazione. In quest’ultimo caso l’urna con le ceneri può essere riposta all’interno di uno spazio cimiteriale o può essere restituita alla famiglia che deciderà, sempre nel rispetto delle norme vigenti, cosa farne anche in base alle volontà del defunto. 

Nel caso la volontà del defunto sia quella di essere inumato o custodito in un loculo nel cimitero, si va incontro alla concessione cimiteriale, che viene regolamentata dalle norme della polizia mortuaria.

Quando si parla di polizia mortuaria, come abbiamo accennato, interviene inevitabilmente la domanda sui limiti e le prerogative dell’uso privato di spazi interni al cimitero, ovvero:

per quanto tempo è possibile “affittare” uno spazio nel terreno o un loculo cimiteriale per il defunto? Dopo quanti anni la salma verrà riesumata e lo spazio affittato tornerà a disposizione del cimitero per altri defunti? Per quanto tempo si può rinnovare la concessione?

Il regime che disciplina questo diritto è quello delle concessioni cimiteriali, ovverosia, del prestito di un diritto proprio dell’ente pubblico (la proprietà dei cimiteri è parte del demanio necessario 832 codice civile), ad un altro soggetto, privato, sia esso persona fisica od ente, affinché questi vi destini il proprio sepolcro per sé o per i suoi parenti.

Il cimitero riveste una funzione pubblica. La concessione in particolare è un diritto del privato in deroga al diritto del pubblico. Esso basa la sua regolamentazione fin già nell’articolo 100 del R. d. n. 448/1892, il quale, istituendo le concessioni cimiteriali, ne creava il doppio macro genus, definendo il limite temporale delle medesime, che potevano essere a tempo determinato ovvero perpetue.

Le norme recenti in materia di concessione cimiteriale sono contenute all’interno del D.P.R. 285/1990, cioè il già ampiamente citato regolamento di polizia mortuaria.

Le modalità per il rilascio di una concessione cimiteriale sono stabilite dal regolamento comunale cimiteriale. Di norma, il richiedente, che potrebbe essere anche il futuro utilizzatore, presenta un’istanza all’ufficio competente, alla quale fare seguito il pagamento della relativa tariffa. Tale pagamento può essere dimostrato anche al momento della presentazione dell’istanza allegando alla stessa la relativa ricevuta. Con il rilascio della concessione, il titolare della stessa ha il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo determinato alle condizioni stabilite dal regolamento comunale, ma rimane integro per il comune il diritto di proprietà dello spazio cimiteriale.

La durata delle concessioni è a tempo determinato. A richiesta degli interessati è consentita la proroga delle concessioni di loculi e cellette. La proroga della concessione si effettua per una sola volta e per un uguale periodo di tempo, entro i sei mesi dalla scadenza, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, decisa da ogni comune.

Nel caso non venga rinnovata la concessione, l’esumazione o l’estumulazione vengono effettuate d’ufficio qualora la famiglia, in tempo utile rispetto alla data delle operazioni, non prenda contatti con gli uffici e disponga altrimenti. In questo caso le spoglie vengono conservate in perpetuo nei depositi cimiteriali (non accessibili alle visite), restando a disposizione dei familiari che volessero in seguito scegliere una nuova destinazione per il defunto.

È una disciplina molto complicata: Le regole sono tante ma sono ben gestite dai comuni. Il nostro lavoro come agenzia funebre, lo abbiamo sempre ricordato, consiste anche nell’aiutarti nella parte più burocratica della sepoltura, in modo che il vostro caro possa riposare in pace e voi possiate essere liberati dal peso delle norme che, in quei momenti, può risultare insopportabile. 

Bare, bauli e urne

Il simbolo per eccellenza del funerale è la bara. Questa, trasportata a spalla o con altri mezzi, sarà il luogo in cui il defunto riposerà in eterno. Per la sua importanza è anche la voce di spesa più consistente dell’intero servizio funebre. La bara può essere personalizzata sia per quel che concerne i materiali, sia per le forme o gli abbellimenti esterni, naturalmente ogni personalizzazione ha un costo.

Tempo fa suscitò scandalo il finto volantino ikea che pubblicizzava Defunktö, un baule al costo di 69 euro, che bisognava ordinare sul sito, veniva recapito a casa e ovviamente, come per tutte le cose vendute da Ikea, andava montata.

Vediamo ora come sono fatte le bare e cosa ruota intorno a questo mercato. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra cassa da morto e bara. Seppur svolgano la stessa funzione, la bara si distingue per la sua forma ottagonale più larga nella parte superiore e più stretta verso il basso, la cassa, invece, ha una forma tipicamente rettangolare.

Anche se potenzialmente le bare possono essere di ogni materiale, il legno rimane la scelta migliore in assoluto, sia per le sue caratteristiche di resistenza, sia per la sua bellezza. I legni più usati sono il pino e l’abete, ma si possono scegliere anche legni più pregiati, perciò più costosi come il mogano o l’ebano. Inoltre si possono scegliere anche bare e casse in larice, noce, frassino, rovere, tiglio, castagno.

Naturalmente anche gli interni possono essere personalizzati come si vuole. Generalmente sono imbottiti e rifiniti in seta o raso, ma, anche in questo caso, si possono scegliere diverse soluzioni.

Come già visto nell’articolo sulle stagnature, la legge italiana sancisce che le bare devono essere sigillate con lo zinco e avere una valvola di sfogo. Il metallo garantisce una tenuta ermetica che isola completamente la salma dall’esterno ed evita la fuoriuscita di odori, dovuti alla decomposizione e impedisce la mummificazione. Inoltre, l’apposita valvola filtra i gas in uscita ed impedisce la rottura della bara.

Ma la zincatura non è l’unica regola imposta dalla legge.

In particolare l’articolo 74 del regolamento di polizia mortuario riporta:

“Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa”.

Mentre all’articolo 75:

    1. Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
    2. Qualora si tratti di salme provenienti dall’estero o da altro comune per le quali sussiste l’obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
    3. L’impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
    4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
    5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
    6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
    7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
    8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
    9. E’ vietato l’impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
    10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l’indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
    11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nell’ articolo sulla cremazione abbiamo visto come i cofani non siano le uniche possibilità di tumulazione. Infatti il corpo del caro può essere cremato e, successivamente, le ceneri disperse, seguendo la legge e i regolamenti comunali. Le urne per l’inumazione, in analogia con i bauli, devono essere costruite con materiali altamente biodegradabile e quindi ad es. legno massiccio, cellulosa, cartone con spessori minimi, proprio per facilitare la naturale decomposizione dell’urna a contatto con il terreno o l’acqua.

Come tutti i settori, anche questo mercato è in costante evoluzione. E allora possiamo vedere bauli e urne sempre più personalizzate, che si allontanano dai colori e forme classiche, e diventano quasi fashion. Oggi sono disponibili personalizzazioni estreme, dipende dal gusto del cliente, ma bisogna stare attenti a non esagerare, come per qualunque cosa. Ricordiamoci che il funerale è un momento solenne, serio e importante, e tale deve restare.

Per altre curiosità sul nostro lavoro, continuate a seguire il nostro blog!

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