Tutelare le nostre volontà: il testamento

“Quando la morte mi chiamerà
Forse qualcuno protesterà
Dopo aver letto nel testamento
Quel che gli lascio in eredità
Non maleditemi non serve a niente
Tanto all’inferno ci sarò già”
(Il testamento)

Con questo testo iconico ed ironico, il grande Fabrizio De Andrè, raccontava il suo testamento.

Già, il testamento, il nostro ultimo lascito, che può essere scoperto solo dopo la morte. Ma, anche se ne sentiamo parlare ogni giorno, anche se ci appassionano le storie delle liti sui testamenti, solo il 12% degli italiani ne ha redatto uno. E questo, se raffrontato con gli altri paesi del mondo, è un dato  molto basso. Sembra che gli italiani siano poco sensibili al tema del testamento, che nell’immaginario comune è strettamente associato alla morte, e può anche darsi che per motivi scaramantici gli italiani decidano di evitarlo quanto possibile. Eppure, anche un testamento redatto in giovane età può evitare molti problemi.

Infatti questo strumento permette di evitare diversi problemi e, in alcuni casi, programmare una successione “ordinata” in caso di grandi patrimoni e possedimenti, ed è anche l’unico possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte. In Italia, il testamento, è regolamentato dall’art. 587 del codice civile, che lo definisce come:

“un atto revocabile con il quale taluno dispone, per tutto il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze, o di parti di esse”. 

Il testamento può contenere sia disposizioni patrimoniali che disposizioni morali. Le disposizioni patrimoniali si dividono in:

  • istituzioni di eredi, con cui il testatore attribuisce tutto o parte del proprio patrimonio ad uno o più beneficiari, pro quota;
  • legati, con cui il testatore attribuisce ad uno o più soggetti beni o diritti determinati.

Tralasciando forme particolari e molto rare di testamento, come il testamento segreto ed i testamenti speciali, il testamento può assumere due forme fondamentali: il testamento pubblico e il testamento olografo.

Il testamento pubblico è quello redatto con atto notarile: il testatore, alla presenza di due testimoni, dichiara le sue volontà al notaio, che le riduce in forma scritta, traducendo in corretta forma giuridica la volontà espressa dal testatore. L’originale del testamento pubblico viene conservato in luogo sicuro nello studio del notaio, una copia in busta chiusa viene dallo stesso trasmessa all’Archivio notarile, e contemporaneamente il notaio provvede a far inserire in un archivio informatico tenuto dal medesimo Archivio notarile (il cd. Registro Generale dei Testamenti) la notizia che presso il suo studio si trova il testamento pubblico di quella certa persona. Il tutto è coperto da un assoluto segreto fin quando il testatore è in vita; dopo la morte del testatore, chiunque può recarsi all’Archivio Notarile ed, esibendo un certificato di morte, chiedere ed apprendere se la tale persona ha fatto testamento pubblico e presso quale notaio del distretto il testamento è depositato.

Il testamento olografo è invece redatto direttamente dal testatore e conservato dal testatore medesimo, a meno che il testatore medesimo non ritenga di affidarlo ad altra persona. Chiunque sia in possesso di un testamento olografo, ha poi l’obbligo di portarlo da un notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore.

Elementi essenziali per la validità del testamento olografo sono:

  • l’olografia (da cui deriva il nome): esso deve essere scritto interamente di pugno dal testatore, non con mezzi meccanici (macchina da scrivere, computer ecc.), né da altri, sia pure sotto dettatura del testatore;
  • la data, che deve essere apposta parimenti di pugno dal testatore;
  • la firma del testatore.

Il testamento olografo, se ha i requisiti suindicati, è perfettamente valido, anche se non presenta i suddetti vantaggi del testamento pubblico.

Il testatore può anche depositare il testamento olografo presso un notaio, che in tal caso redige un verbale di deposito e lo conserva, allegato al verbale di deposito, insieme ai testamenti pubblici, nel fascicolo degli atti di ultima volontà, e comunica l’esistenza del testamento al Registro Generale dei Testamenti.

È importante ricordare che, ai fini della sua piena leggibilità, la persona che non sia in grado di scrivere di proprio pugno e sottoscrivere il testamento, ad esempio per malattia, età avanzata o analfabetismo, non potrà redigere un testamento olografo, mentre potrà fare un testamento pubblico, che dovrà però essere redatto dal notaio con particolari formalità.

 La leggi individua degli elementi essenziali che valgono per tutti i testamenti, che sono:

  • la revocabilità fino al momento della morte: il testatore può sempre, fino all’ultimo istante di vita, modificare o revocare il proprio testamento;
  • l’efficacia differita: il testamento non ha mai efficacia immediata, ma solo dopo la morte del testatore; fino a quel momento è coperto da un assoluto segreto e non produce nessun effetto: il testatore rimane padrone dei beni di cui ha disposto con testamento e può alienarli liberamente; l’alienazione di un bene assegnato a un erede o ad un legatario con testamento costituisce una revoca implicita della disposizione testamentaria.

Come abbiamo detto, all’interno del testamento possono esserci anche disposizioni morali e, non è raro trovare anche i desideri per l’ultimo saluto. Questi, devono essere rispettati per onorare appieno le volontà del nostro caro. Perciò, visto che i desideri possono essere variegati, è fondamentale rivolgersi a un’agenzia come le Onoranze Funebri Emidio e Alfredo De Florentiis, che sarà sicuramente in grado di soddisfare le ultime volontà del vostro caro.

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